Per aprire una impresa di onoranze funebri in assenza di specifiche disposizioni rese da normative regionali servono, di fatto, unicamente i seguenti adempimenti burocratico/amministrativi:

apertura di una agenzia d’affari per il disbrigo delle pratiche funebri (ex P.S. ora rilasciata dal Comune);

apertura di una posizione commerciale per la vendita di articoli funebri;

disponibilità di un carro funebre (non necessariamente la proprietà dello stesso);

disponibilità di una autorimessa autorizzata dal Sindaco del comune nel quale la stessa insiste con le dotazioni di cui al DPR. 285/90 relative alla pulizia e disinfezione dei carri;

una sede per la conduzione dell’attività ed un locale magazzino.

A livello nazionale non esistono specifiche in ordine al numero minimo di personale da avviare all’attività ma va considerato che, da una lettura congiunta delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (con specifici carichi massimi movimentabili manualmente dai lavoratori) e di contratti di lavoro, non è pensabile che una impresa funebre composta dal solo titolare possa eseguire l’attività funebre in forma compiuta senza essere coadiuvata da una squadra di persone soprattutto per quanto concerne il trasporto funebre.

Ciò detto, ai soli fini autorizzativi, una impresa funebre (sempre a livello nazionale stanti le attuali normative) può anche essere composta da una sola persona titolare dell’azienda ma in questo caso, per ogni servizio funebre, quest’ultimo dovrà necessariamente rivolgersi ad un soggetto terzo, autorizzato a rendere i trasporti funebri, il quale dovrà avviare sul servizio il proprio mezzo e proprio personale. Quest’ultimo soggetto emetterà poi fattura per l’esecuzione del servizio di trasporto funebre inteso come attività congiunta di uomini e mezzi finalizzata alla movimentazione del feretro. Resta inteso che ogni altra attività preliminare al trasporto funebre dovrà essere svolta nel rispetto delle normative in materia di lavoro, contributive, assicurative e fiscali.

Pur non essendovi ancora a livello nazionale una normativa che fornisce la c.d. “carta d’identità” delle imprese funebri (anche se è presente in Senato un disegno di legge attualmente in fase di valutazione che interviene a riguardo), va detto che, grazie all’intervento delle Regioni sulla materia, è ormai fatto consolidato che per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti all’attività funebre, in qualità di agenzia d’affari di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, purché in occasione di un funerale (previo apertura di specifica posizione commerciale);

c) trasporto di salma e di cadavere di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 339, di ceneri e di ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

Diverse normative regionali hanno previsto che, a fronte della richiesta di poter avviare una attività di onoranze funebri, sia necessario possedere specifici requisiti. Tali requisiti, una volta verificati (di norma dai Comuni competenti), fanno sì di ricevere la prevista “Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre” che ingloba e sostituisce i titoli precedentemente citati validi a livello nazionale, ed abilità altresì all’esercizio dell’attività funebre su tutto il territorio nazionale.

Per sapere quale normativa regionale insiste nei vari territori italiani la FENIOF fornisce un adeguato supporto per evitare errori interpretativi ed applicativi delle norme. Info in Segreteria Nazionale FENIOF (info@feniof.it).

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