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Il crescente interesse verso le cosiddette “case del commiato” (termine oramai di pubblico uso) ci porta a voler approfondire l’argomento soprattutto per far fronte alle numerose richieste di informazioni circa le caratteristiche tecnico/costruttive dettate dalla vigente normativa.
Va precisato che nel nostro Paese simili strutture rappresentano ancora una assoluta novità. Sono infatti poche, se non pochissime, quelle attualmente operative, ma, dati alla mano, esse “lavorano” con una certa intensità, a dimostrazione del fatto che anche la nostra popolazione, così come quella europea e d’oltre oceano, nel momento del lutto comprende ed apprezza questo nuovo tipo di servizio.
Se consideriamo il deplorevole stato di alcuni (troppi!) obitori o camere mortuarie nei quali i familiari sono obbligati a dover sostare per assistere alla chiusura del feretro, si rende evidente l’importanza della Casa del Commiato che consente ai dolenti di usufruire di ambienti più confortevoli e certamente lontani dallo squallore di alcune strutture pubbliche.
Ad ogni modo, le Case Funerarie per essere pienamente utilizzabili devono essere previste da specifiche normative.
Specifiche fornite dalle diverse normative regionali (circa le quali la FENIOF ha un proprio servizio a supporto degli associati) per i requisiti tecnici la normativa di riferimento è il DPR 14 gennaio 1997 dal titolo “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”.
In sintesi, il Decreto prevede che:
il Servizio Mortuario disponga di spazi per la sosta e per la preparazione delle salme e di una camera ardente;
l’entrata e l’uscita della struttura siano assicurate autonomamente senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni;
sia previsto un accesso dall’esterno per i visitatori;
il servizio sia dotato di un locale per l’osservazione e per la sosta delle salme, di una camera ardente, di un locale per la preparazione del personale e di servizi igienici per quest’ultimo e per i dolenti, di una sala per le onoranze funebri al feretro e di un locale ad uso deposito materiale.
Per quanto concerne i requisiti minimi impiantistici, i locali devono essere dotati di condizionamento ambientale che assicuri una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° C per i locali con presenza di salme, una umidità relativa del 60% (+/- 5°) e ricambi aria esterna/ora in numero di 15 v/h.
Il Decreto prevede altresì la presenza di un impianto di illuminazione di emergenza.
Lombardia, Emilia Romagna ed altre regioni hanno previsto l’impossibilità di collocare le Case del Commiato in obitori, strutture sanitarie (pubbliche e private) o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
La Regione Lombardia ha altresì previsto la necessità di assicurare la sorveglianza durante il periodo di osservazione delle salme, avvalendosi anche di apparecchiature di segnalazione a distanza per eventuali manifestazioni di vita.
Quanto sopra non fornisce informazioni particolarmente dettagliate o complicate. Resta ora da verificare se i criteri costruttivi, le dotazioni e le caratteristiche tecniche definiti dalle due Regioni saranno i medesimi che verranno inseriti nell’ambito del testo nazionale di riforma delle attività del settore funerario che, dopo i deludenti risultati del S.3310, confidiamo l’attuale Governo abbia intenzione di analizzare e di approntare quanto prima.
Prevedere l’esistenza delle Case del Commiato e disporne le relative caratteristiche, significherebbe accrescere in tutta Italia l’operatività delle imprese funebri e l’offerta di nuovi e qualificati servizi per i cittadini.
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