Cremazione: le tariffe in vigore dal 2016

Pubblicato: 18/11/2015 12:22:25
Categorie: Cremazione , Più recenti

La Setif, l’associazione per i servizi funerari italiani, ha reso note le nuove tariffe per la cremazione e la dispersione delle ceneri in cimitero che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 comprensive di aliquota IVA, laddove applicabile al 22%.

Anno 2016

Incid. Perc.le

Imponibile

IVA (*)

Totale (**)

Cremazione

a) di cadavere

100,0%

499,04

109,79

608,83

b) di resti mortali

80,0%

399,23

87,83

487,06

c) di parti anatomiche riconoscibili

75,0%

374,28

82,34

456,62

d) di feti e prodotti del concepimento

33,3%

166,35

36,60

202,95

Dispersione di ceneri in cimitero

100,0%

201,63

44,36

245,99

(*) IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o soggettiva.

La Setif rammenta che si sta ancora aspettando la definizione dal Ministero dell'interno circa il riallineamento periodico tra l'inflazione reale e quella programmata, rimandato da anni. Non appena questo venisse emanato, si procederà a comunicare le conseguenti variazioni tariffarie.

SEFIT ha inoltre fornito delucidazioni circa la cosiddetta tariffa per cremazione d’urgenza
Il D.M. interno di concerto con la salute dell’1 luglio 2002, all’articolo 2, prevede cosa sia compreso in termini di controprestazione in relazione alla tariffa massima ammessa per la cremazione. 
A fronte della corresponsione della tariffa, infatti, si ha la prestazione nei modi e nei termini stabiliti in carta dei servizi (ad es. cremazione da garantirsi entro 4 giorni lavorativi dall’accettazione del feretro o dall’arrivo della completa documentazione concernente quel feretro ai fini di cremazione). Ma sempre più spesso è chiesto invece di procedere alla cremazione d’urgenza nello stesso giorno di arrivo del feretro all’impianto crematorio o di seguire la cerimonia del commiato al fine di avere la disponibilità dell’urna, da parte dei familiari, in tempi brevi. Tali istanze possono essere disattese dal gestore del crematorio o, se accolte, rendono necessaria una impiantistica differente dall’usuale  o a prestazioni lavorative aggiuntive con la richiesta, legittima e  plausibile, a un sovrapprezzo per fornitura di servizi d’urgenza, sempre qualora essi siano stati previsti dalla Carta dei Servizi.
Allo stato attuale della norma, non vi sono tuttavia limiti all’imposizione di detto soprapprezzo da parte del soggetto gestore.
SEFIT è quindi dell'avviso che, fino all’espressione di una direttiva ministeriale cogente, debba essere il comune sede d’impianto di cremazione il soggetto titolato a stabilire motivatamente tale ammontare con le graduazioni del caso.

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