La fiscalità nel settore funebre

Pubblicato: 23/06/2015 11:38:16
Categorie: Mondo Funeraria , Normativa

Il funerale è una prestazione esente IVA.

Dal combinato-disposto dei chiarimenti emanati in materia si rileva che il Ministero delle Finanze ritiene (peraltro correttamente) che l'attività delle imprese funebri, sia rappresentata dall'assunzione, organizzazione ed esecuzione di un mandato "attinente all'inumazione del Defunto" e avente per oggetto "l'esecuzione di un servizio complesso" dove "le singole operazioni" ("tipiche ed accessorie" che siano) "non assumono autonoma rilevanza". Nell'ambito di questo mandato lo stesso Ministero individua, a titolo esemplificativo e, quindi necessariamente incompleto, già diverse operazioni("prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri", come cita il decreto istitutivo dell’IVA), e in particolare: "il compimento delle pratiche e denunce municipali; l'allestimento della camera ardente; il trasporto del feretro; la cerimonia funebre in chiesa; le varie operazioni compiute al cimitero; la fornitura del feretro; la cessione delle corone mortuarie".

Da ciò - e meglio specificando anche per la specializzazione in materia - sono da considerare a tutti gli effetti prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri:

il compimento delle pratiche mortuarie e cimiteriali, autorizzative del trasporto della salma e della sua inumazione, tumulazione o cremazione: dette pratiche, a seconda della destinazione della salma, possono essere svolte presso le sedi ospedaliere, gli uffici competenti del Comune, le Prefetture, i Consolati nazionali ed esteri, ecc. (DPR 10/9/1990 n. 285 - Regolamento di Polizia Mortuaria);

la fornitura del cofano contenitore della salma (art. 30 del DPR citato) con l'effettuazione del relativo suggello;

il trasporto della salma, con mezzi idonei e nei casi indicati dalla legge (art. 16-36 del DPR citato);

la fornitura dei necrofori e del personale d'assistenza;

la vestizione della salma e la sua composizione in camera ardente;

l'allestimento degli arredi funebri (portali, camere ardenti, catafalchi, candelabri, ecc.);

la fornitura dei fiori destinati all'onoranza (corone, cuscini, addobbi floreali, confezioni, ecc.);

la fornitura degli stampati a lutto (santini ricordo e loro distribuzione, album per firme, manifesti d'avviso o di ricorrenza con relativa affissione, ecc.);

le prestazioni compiute in cimitero (assistenza e consulenza per l'acquisizione della concessione cimiteriale, la fornitura e posa in opera del chiusino in marmo per il loculo, l'aggiunta di epigrafi e di accessori a tombe preesistenti, ecc.);

la fornitura di vetture di accompagnamento, servizi pullman, portacorone, ecc.;

la predisposizione dei necrologi sui giornali, con relativo ordinativo;

il coordinamento delle cerimonie dei riti civili e religiosi e di ogni altro tipo di onoranza al defunto, sia essa direttamente fornita dall’impresa, che suo tramite.

Tutte queste operazioni, sia prese singolarmente (ad eccezione della singola vendita di un bene, non corredato da relativo servizio) che accumulate sotto l’unica dizione “servizio di pompe funebri”, sono esenti da IVA e, quindi, i corrispettivi pagati dai clienti all’impresa per la loro esecuzione non sono soggetti all’imposta.

Per le spese funebri sostenute per un familiare di cui all'art. 433 del Codice Civile compete la detrazione del 19% per ciascun decesso e sull'importo massimo di euro 1.549,37. La detrazione compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa anche se non intestatario della fattura.

A seguito dell’esecuzione del funerale capita talvolta che il pagamento venga effettuato da più soggetti i quali, a fronte della compartecipazione onerosa, richiedono di poter beneficiare della prevista detrazione fiscale. 

A tal proposito diviene utile e finalizzante agli scopi di detrazione fiscale sapere che, per consentire una detrazione frazionata dell’importo a seconda dei soggetti compartecipanti, è necessario che sulla quietanza sia inserita una dichiarazione di ripartizione della spesa e che tale specifica sia sottoscritta dallo stesso intestatario del documento (uno dei parenti, ad esempio) con opportuna annotazione inerente tale ripartizione sulla fattura o sulla ricevuta. 

Sarà altresì premura dei singoli partecipanti alle spese, di conservare copia di tale annotazione per essere in grado di esibirlo su richiesta dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Per altri argomenti sul mondo della funeraria clicca qui

Articoli correlati:

Condividi

Visualizza tutti i commenti (3)

Marmista


20/03/2019 08:03:13

La fornitura di accessori marmoreo e lapide non spetta alle onoranze funebri. Essendo una lavorazione artigianale e comunque una cessione di un bene soggetto ad Iva al 22%, questi sono lavori che vanno eseguiti dai marmisti regolarmente iscritti.

Staff


29/11/2018 16:39:50

Per qualsiasi informazione sulle normative o questioni legate ai servizi funebri potete scrivere a feniof@feniof.it Saluti, Lo Staff di Funerportale

Giovanni Fava


26/11/2018 16:43:58

Sono l'amministratore di sostegno, incaricato dal giudice tutelare, di un anziano che purtroppo è deceduto il 18 agosto scorso. Avendo pagato le spese funerarie dell'anziano in questione prendendo i soldi dal conto dello stesso previa autorizzazione del giudice stesso, la fattura per le spese funerarie a chi deve essere intestata ? Io credo all'anziano anche se è deceduto perchè comunque lui le spese del suo trasporto se le è te da solo. Giusto ?

Aggiungi commento

 (with http://)