Dossier cremazione - 2 La normativa - La legge antismog

Pubblicato: 03/12/2015 15:45:34
Categorie: Ricerche e Studi Di Settore

Sempre in riferimento alla Costituzione italiana, si può ancora ricordare l’articolo 32, in cui viene definita la salute come fondamentale diritto dell’individue e interesse della collettività. Con un’attenta riflessione su questi articoli si può ricavare un preciso intento alla tutela dell’individuo come avente diritto a vivere e lavorare in un ambienti salubri e provvisti delle necessarie misure di sicurezza. Tutte queste considerazioni possono tranquillamente essere estese al problema dell’inquinamento atmosferico, che andremo ora a trattare attraverso tutte le leggi pubblicate in Italia dal 1966 in poi.

 

La legge antismog del 1966

 

La scelta di iniziare proprio dal 1966 è dovuto all’emanazione della legge 615 del 13 luglio comunemente conosciuta come Legge antismog.

I punti fondamentali di questa legge sono sanciti dall’articolo 1 e riguardano:

1)    impianti termici alimentati con combustibili minerali (solidi o liquidi);

2)    impianti industriali;

3)    mezzi motorizzati;

Ovvero tutte quelle “attività” che diano luogo ad emissione nell’atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell’aria. Tutte situazioni che potrebbero produrre danni diretti alla salute dei cittadini o a beni pubblici o privati.

 

 

L’articolo 2 riguarda il territorio che viene suddiviso in due diverse zone denominate Zona A e Zona B.

Sono compresi nella zona A i comuni dell’Italia centro-settentrionale con un numero di abitanti compreso tra 70.000 e 300.000 ed i comuni dell’Italia meridionale e insulare con una popolazione che va da 300.000 a 1 milione di abitanti. È importante sottolineare che questa distinzione in zone non è rigidamente collegata alla popolazione ma si possono comprendere in entrambe le zone comuni con popolazione minore o maggiore. Si possono comprendere anche località di particolare interesse pubblico qualora presentino caratteristiche industriali, urbanistiche, geografiche o metereologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell’inquinamento atmosferico. Questi parametri sono controllati da un’apposita Commissione centrale contro l’inquinamento atmosferico con sede presso il Ministero della sanità.

 

Gli articoli 3 e 4 riguardano la formazione e l’operato della Commissione centrale contro l’inquinamento atmosferico, in particolare:

1)    esaminare qualsiasi materia inerente all’inquinamento atmosferico;

2)    esprimere un parere su tutte le questioni relative all’inquinamento atmosferico che siano sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici e privati;

3)    promuovere studi e ricerche su problemi attinenti all’inquinamento atmosferico.

 

Gli articoli 5 e 6 riguardano l’istituzione di un Comitato regionale nei capoluoghi di regione con almeno un comune interessato dalla legge, con il compito di:

1)    esaminare qualsiasi questione inerente all’inquinamento atmosferico nell’ambito regionale;

2)    esprimere parere sui provvedimenti da adottarsi dalle amministrazioni comunali a norma di legge;

3)    promuovere studi, ricerche e iniziative concernenti la lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Compito della Amministrazioni provinciali sarà poi quello di istituire un servizio di rilevamento dell’inquinamento atmosferico avvalendosi di organi all’uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

La relazione in oggetto è allo stato dell'arte del 1985.

Per leggere la relazione completa clicca qui:

Relazione Impianti di Cremazione

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