Sottoscritta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL FENIOF

Pubblicato: 09/06/2017 10:59:05
Categorie: Attualità , Imprese Funebri , Normativa , Più recenti

SIGLATA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL CCNL FENIOF

Si comunica che il 5 maggio 2017 è stata sottoscritta tra FENIOF, con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia, e FILT - Cgil, FIT- Cisl e UILTRASPORTI, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, scaduto il 31 dicembre 2016. Tale accordo è stato ratificato dagli organi confederali e recepisce i contenuti dell’Accordo interconfederale sottoscritto fra la Confederazione e CGIL, CISL e UIL il 24 novembre scorso e avrà, quindi, durata quadriennale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

La contrattazione per il rinnovo del CCNL – ha dichiarato il Segretario Nazionale FENIOF Alessandro Bosi- è stata avviata negli ultimi mesi del 2016 per concludersi il 28/4/2017 con la sigla dell’ipotesi di accordo. Relativamente ai problemi, molteplici e talvolta non di semplice soluzione, ringrazio a nome della FENIOF tutta il Presidente della Commissione Affari Sindacali della FENIOF Dott. Massimo Benetti, il quale – come consueto- ha saputo condurre la trattativa avanzando richieste ed accettando, ove possibile, le proposte della controparte sindacale, nel pieno rispetto delle esigenze della parte datoriale ma anche dei lavoratori. Si è trattato di un lavoro non semplice che ha necessitato una condotta attenta ed equilibrata; credo che gli effetti di tutto ciò siano ben riassunti nell’articolato di questo rinnovo contrattuale del quale siamo complessivamente soddisfatti”.

La FENIOF ha fornito i principali contenuti del rinnovo contrattuale che possono riassumersi in quanto segue: 

PARTE ECONOMICA

L’accordo prevede un incremento retributivo a regime di euro 55 mensili lorde, parametrato al 4° livello, con le seguenti decorrenze: 

  • 10 euro a luglio 2017
  • 14 euro ad agosto 2018
  • 14 euro a settembre 2019
  • 17 euro a ottobre 2020

Conseguentemente gli importi economici da riconoscere per tutti i livelli sono pari ad euro:

Decorrenza

1_7_2017

Decorrenza

1_8_2018

Decorrenza

1_9_2019

Decorrenza

1_10_2020

Totale

 

 

I

15,40

21,56

21,56

26,18

84,69

II

12,92

18,09

18,09

21,96

71,06

III

11,15

15,61

15,61

18,96

61,33

IVS

10,62

14,87

14,87

18,05

58,41

IV

10,00

14,00

14,00

17,00

55,00

 V

8,85

12,39

12,39

15,04

48,67

WELFARE CONTRATTUALE

Le parti hanno previsto di far richiesta di aderire al fondo di assistenza sanitaria EST, cui dal 1° luglio 2018 saranno iscritti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con una contribuzione per ciascun iscritto, di 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro mensili a carico del lavoratore, oltre ad una quota una tantum pari ad euro 30 a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Oltre agli adeguamenti normativi, conseguenti all’introduzione del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act), sono stati modificati i limiti numerici per il ricorso alla somministrazione di lavoro, distinguendo le aziende con meno di 4 dipendenti da quelle con 4 o più dipendenti.

In particolare:

AZIENDE CON QUATTRO O PIU’ DIPENDENTI: è sempre prevista la possibilità di assumere 4 lavoratori in somministrazione. Tale misura è incrementata del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato, nel caso di aziende con più di 4 dipendenti.

A titolo esemplificativo:

- azienda con 4 dipendenti  4 somministrati

- azienda con 5 dipendenti  4 + 1 (ossia 20% di 5)  5 somministrati 

- azienda con 8 dipendenti  4 + 2 (ossia 20% di 8)  6 somministrati

AZIENDE FINO A QUATTRO DIPENDENTI: la somministrazione è ammessa solo per le specifiche causali indicate al comma 4 dell’articolo.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

E’ stato apposto un correttivo alla disciplina del numero di contratti a termine che è possibile stipulare, per coerenza rispetto a quanto stabilito in materia di somministrazione di lavoro. In particolare:

Base di computo

n. di lavoratori

0-5 4

2

6 5 -10

5

11-25

7

26-50

10

Oltre 50

20%

Inoltre, è stato specificato che i lavoratori a tempo parziale vengono computati in proporzione all’orario svolto, anche in riferimento, quindi, al numero di lavoratori a tempo determinato che è possibile assumere.

PERMESSI E FERIE

Sia in tema di ROL che di ferie è stata prolungato il periodo di fruizione. In particolare, i ROL potranno essere fruiti fino al 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione, mentre le due settimane di ferie ulteriori rispetto a quelle che per legge vanno godute nel corso dell’anno, fino ai 24 mesi successivi all’anno di maturazione.

DISCIPLINA DELLA REPERIBILITA’ E ALTRE INDENNITA’

In tema di reperibilità sono state apportate varie modifiche.

In primo luogo, è stato modificato l’ammontare dell’indennità, distinguendo l’ipotesi in cui venga prestata effettivamente l’attività da quella in cui ciò non avviene. E così per la sola richiesta di reperibilità compete al lavoratore un compenso pari a 8 euro (16 euro per i giorni festivi). Solo nel caso in cui il lavoratore venga effettivamente chiamato a prestare la propria attività, l’indennità è incrementata di 5 euro (9 euro per i giorni festivi).

Inoltre, è stato chiarito che l’orario di lavoro, utile per determinare il trattamento economico per la prestazione effettuata, decorre da quando il dipendente raggiunge il luogo di lavoro.

Ancora, è stata disciplinata l’ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l’orario di lavoro ordinario. In questi casi vengono retribuite le sole ore prestate nell’arco temporale di reperibilità.

A titolo esemplificativo:

1) Turno di reperibilità: dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo.

Prestazione: dalle ore 7 del mattino alle ore 9.

Retribuzione: 1 h (dalle 7 alle 8)

2) Turno di reperibilità: dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo.

Prestazione: dalle 5 del mattino alle ore 7.

Retribuzione: 3 h (misura minima di cui all’art. 52, co. 4 primo capoverso)

Ancora, è stata disciplinata la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, prevedendo che, nel caso in cui il riposo di 11 ore consecutive non sia stato rispettato, a causa della chiamata alla prestazione lavorativa, al lavoratore siano garantite comunque 11 ore di riposo in tutto, di cui 8 consecutive. Ai fini del rispetto della normativa, l’inizio del turno successivo è differito delle eventuali ore da recuperare.

Infine, è stata specificata la natura mensile dell’indennità di responsabilità sanitaria ed introdotti nuovi articoli in materia di tutela delle persone handicappate, di molestie sessuali, di violenze di genere e di permessi solidali.

Relativamente alle nuove tabelle salariali, la FENIOF ci ha fornito gli importi aggiornati sottolineando che, già dalla busta paga di luglio, dovranno essere introdotti i primi adeguamenti salariali (10€):

a – incrementi retributivi

Par

Contingenza

E.D.R

paga

base

1/7/2017

1/8/2018

1/9/2019

1/10/2020

totale

1

174

528,43

10,33

1495,27

 € 15,40                      

 € 21,56            

€ 21,56            

 € 26,18                              

 €  84,69 

2

146

522,19

10,33

1254,47

 € 12,92 

 € 18,09 

 € 18,09 

 € 21,96 

 €  71,06 

3

126

517,82

10,33

1082,54

 €  11,15 

 €  15,61 

 € 15,61 

 €  18,96 

 €  61,33 

4s

120

515,60

10,33

1031,47

 € 10,62 

 €  14,87 

 €  14,87 

 € 18,05 

 €  58,41 

4

113

515,55

10,33

971,32

 € 10,00 

 €  14,00 

 € 14,00 

 € 17,00 

 € 55,00 

5

100

512,80

10,33

859,59

 €  8,85

 €  12,39

 € 12,39 

 €  15,04 

 € 48,67

tabella b- minimi contrattuali

da luglio 2017

tabella c- minimi contrattuali

da agosto 2018

Livelli

paga 

base

contingenza 

+ EDR

Totale

 mensile

Livelli

paga 

base

contingenza + EDR

Totale

 mensile

1

 €1.510,67

 € 538,76

€2.049,43

1

€1.532,23

€538,76

€2.070,99

2

 €1.267,39 

 € 532,52 

€1.799,91 

2

€1.285,48

€532,52

€1.818,00

3

 €1.093,69 

 € 528,15 

€1.621,84 

3

€1.109,30

€528,15

€1.637,45

4s

 €1.042,09 

 € 525,93 

€1.568,02 

4s

€1.056,96

€525,93

€1.582,89

4

 € 981,32 

 € 525,88 

€1.507,20 

4

€ 995,32

€525,88

€1.521,20

5

 € 868,44 

 € 523,13 

€1.391,57 

5

€ 880,83

€523,13

€1.403,96

tabella d- minimi contrattuali

da settembre 2019

tabella e- minimi contrattuali 

da ottobre 2020

Livelli

paga 

base

contingenza 

+ EDR

Totale

 mensile

Livelli

paga 

base

contingenza + EDR

Totale

 mensile

1

€1.553,79

€ 538,76

€2.092,55

1

 €1.579,96 

 € 538,76

 €2.118,72 

2

€1.303,57

€ 532,52

€1.836,09

2

 €1.325,53 

 € 532,52 

 €1.858,05 

3

€1.124,91

€ 528,15

€1.653,06

3

 €1.143,87 

 € 528,15 

 €1.672,02 

4s

€1.071,83

€ 525,93

€1.597,76

4s

 €1.089,88 

 € 525,93 

 €1.615,81 

4

€1.009,32

€ 525,88

€1.535,20

4

 €1.026,32 

 € 525,88 

 €1.552,20 

5

€ 893,22

€ 523,13

€1.416,35

5

 € 908,26 

 € 523,13 

 €1.431,39 

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