Pubblicato:
09/06/2017 10:59:05
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SIGLATA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL CCNL FENIOF
Si comunica che il 5 maggio 2017 è stata sottoscritta tra FENIOF, con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia, e FILT - Cgil, FIT- Cisl e UILTRASPORTI, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, scaduto il 31 dicembre 2016. Tale accordo è stato ratificato dagli organi confederali e recepisce i contenuti dell’Accordo interconfederale sottoscritto fra la Confederazione e CGIL, CISL e UIL il 24 novembre scorso e avrà, quindi, durata quadriennale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.
“La contrattazione per il rinnovo del CCNL – ha dichiarato il Segretario Nazionale FENIOF Alessandro Bosi- è stata avviata negli ultimi mesi del 2016 per concludersi il 28/4/2017 con la sigla dell’ipotesi di accordo. Relativamente ai problemi, molteplici e talvolta non di semplice soluzione, ringrazio a nome della FENIOF tutta il Presidente della Commissione Affari Sindacali della FENIOF Dott. Massimo Benetti, il quale – come consueto- ha saputo condurre la trattativa avanzando richieste ed accettando, ove possibile, le proposte della controparte sindacale, nel pieno rispetto delle esigenze della parte datoriale ma anche dei lavoratori. Si è trattato di un lavoro non semplice che ha necessitato una condotta attenta ed equilibrata; credo che gli effetti di tutto ciò siano ben riassunti nell’articolato di questo rinnovo contrattuale del quale siamo complessivamente soddisfatti”.
La FENIOF ha fornito i principali contenuti del rinnovo contrattuale che possono riassumersi in quanto segue:
PARTE ECONOMICA
L’accordo prevede un incremento retributivo a regime di euro 55 mensili lorde, parametrato al 4° livello, con le seguenti decorrenze:
Conseguentemente gli importi economici da riconoscere per tutti i livelli sono pari ad euro:
Decorrenza 1_7_2017 |
Decorrenza 1_8_2018 |
Decorrenza 1_9_2019 |
Decorrenza 1_10_2020 |
Totale
|
|
|
|||||
I |
15,40 |
21,56 |
21,56 |
26,18 |
84,69 |
II |
12,92 |
18,09 |
18,09 |
21,96 |
71,06 |
III |
11,15 |
15,61 |
15,61 |
18,96 |
61,33 |
IVS |
10,62 |
14,87 |
14,87 |
18,05 |
58,41 |
IV |
10,00 |
14,00 |
14,00 |
17,00 |
55,00 |
V |
8,85 |
12,39 |
12,39 |
15,04 |
48,67 |
WELFARE CONTRATTUALE
Le parti hanno previsto di far richiesta di aderire al fondo di assistenza sanitaria EST, cui dal 1° luglio 2018 saranno iscritti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con una contribuzione per ciascun iscritto, di 10 euro mensili a carico del datore di lavoro, e 2 euro mensili a carico del lavoratore, oltre ad una quota una tantum pari ad euro 30 a carico delle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Oltre agli adeguamenti normativi, conseguenti all’introduzione del d.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act), sono stati modificati i limiti numerici per il ricorso alla somministrazione di lavoro, distinguendo le aziende con meno di 4 dipendenti da quelle con 4 o più dipendenti.
In particolare:
AZIENDE CON QUATTRO O PIU’ DIPENDENTI: è sempre prevista la possibilità di assumere 4 lavoratori in somministrazione. Tale misura è incrementata del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato, nel caso di aziende con più di 4 dipendenti.
A titolo esemplificativo:
- azienda con 4 dipendenti 4 somministrati
- azienda con 5 dipendenti 4 + 1 (ossia 20% di 5) 5 somministrati
- azienda con 8 dipendenti 4 + 2 (ossia 20% di 8) 6 somministrati
AZIENDE FINO A QUATTRO DIPENDENTI: la somministrazione è ammessa solo per le specifiche causali indicate al comma 4 dell’articolo.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
E’ stato apposto un correttivo alla disciplina del numero di contratti a termine che è possibile stipulare, per coerenza rispetto a quanto stabilito in materia di somministrazione di lavoro. In particolare:
Base di computo |
n. di lavoratori |
0- |
2 |
|
5 |
11-25 |
7 |
26-50 |
10 |
Oltre 50 |
20% |
Inoltre, è stato specificato che i lavoratori a tempo parziale vengono computati in proporzione all’orario svolto, anche in riferimento, quindi, al numero di lavoratori a tempo determinato che è possibile assumere.
PERMESSI E FERIE
Sia in tema di ROL che di ferie è stata prolungato il periodo di fruizione. In particolare, i ROL potranno essere fruiti fino al 30 giugno dell’anno successivo alla maturazione, mentre le due settimane di ferie ulteriori rispetto a quelle che per legge vanno godute nel corso dell’anno, fino ai 24 mesi successivi all’anno di maturazione.
DISCIPLINA DELLA REPERIBILITA’ E ALTRE INDENNITA’
In tema di reperibilità sono state apportate varie modifiche.
In primo luogo, è stato modificato l’ammontare dell’indennità, distinguendo l’ipotesi in cui venga prestata effettivamente l’attività da quella in cui ciò non avviene. E così per la sola richiesta di reperibilità compete al lavoratore un compenso pari a 8 euro (16 euro per i giorni festivi). Solo nel caso in cui il lavoratore venga effettivamente chiamato a prestare la propria attività, l’indennità è incrementata di 5 euro (9 euro per i giorni festivi).
Inoltre, è stato chiarito che l’orario di lavoro, utile per determinare il trattamento economico per la prestazione effettuata, decorre da quando il dipendente raggiunge il luogo di lavoro.
Ancora, è stata disciplinata l’ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l’orario di lavoro ordinario. In questi casi vengono retribuite le sole ore prestate nell’arco temporale di reperibilità.
A titolo esemplificativo:
1) Turno di reperibilità: dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo.
Prestazione: dalle ore 7 del mattino alle ore 9.
Retribuzione: 1 h (dalle 7 alle 8)
2) Turno di reperibilità: dalle ore 17 alle ore 8 del giorno successivo.
Prestazione: dalle 5 del mattino alle ore 7.
Retribuzione: 3 h (misura minima di cui all’art. 52, co. 4 primo capoverso)
Ancora, è stata disciplinata la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, prevedendo che, nel caso in cui il riposo di 11 ore consecutive non sia stato rispettato, a causa della chiamata alla prestazione lavorativa, al lavoratore siano garantite comunque 11 ore di riposo in tutto, di cui 8 consecutive. Ai fini del rispetto della normativa, l’inizio del turno successivo è differito delle eventuali ore da recuperare.
Infine, è stata specificata la natura mensile dell’indennità di responsabilità sanitaria ed introdotti nuovi articoli in materia di tutela delle persone handicappate, di molestie sessuali, di violenze di genere e di permessi solidali.
Relativamente alle nuove tabelle salariali, la FENIOF ci ha fornito gli importi aggiornati sottolineando che, già dalla busta paga di luglio, dovranno essere introdotti i primi adeguamenti salariali (10€):
a – incrementi retributivi |
|||||||||
Par |
Contingenza |
E.D.R |
paga base |
1/7/2017 |
1/8/2018 |
1/9/2019 |
1/10/2020
|
totale |
|
1 |
174 |
528,43 |
10,33 |
1495,27 |
€ 15,40 |
€ 21,56 |
€ 21,56 |
€ 26,18 |
€ 84,69 |
2 |
146 |
522,19 |
10,33 |
1254,47 |
€ 12,92 |
€ 18,09 |
€ 18,09 |
€ 21,96 |
€ 71,06 |
3 |
126 |
517,82 |
10,33 |
1082,54 |
€ 11,15 |
€ 15,61 |
€ 15,61 |
€ 18,96 |
€ 61,33 |
4s |
120 |
515,60 |
10,33 |
1031,47 |
€ 10,62 |
€ 14,87 |
€ 14,87 |
€ 18,05 |
€ 58,41 |
4 |
113 |
515,55 |
10,33 |
971,32 |
€ 10,00 |
€ 14,00 |
€ 14,00 |
€ 17,00 |
€ 55,00 |
5 |
100 |
512,80 |
10,33 |
859,59 |
€ 8,85 |
€ 12,39 |
€ 12,39 |
€ 15,04 |
€ 48,67 |
tabella b- minimi contrattuali da luglio 2017 |
tabella c- minimi contrattuali da agosto 2018 |
|||||||
Livelli |
paga base |
contingenza + EDR |
Totale mensile |
Livelli |
paga base |
contingenza + EDR |
Totale mensile |
|
1 |
€1.510,67 |
€ 538,76 |
€2.049,43 |
1 |
€1.532,23 |
€538,76 |
€2.070,99 |
|
2 |
€1.267,39 |
€ 532,52 |
€1.799,91 |
2 |
€1.285,48 |
€532,52 |
€1.818,00 |
|
3 |
€1.093,69 |
€ 528,15 |
€1.621,84 |
3 |
€1.109,30 |
€528,15 |
€1.637,45 |
|
4s |
€1.042,09 |
€ 525,93 |
€1.568,02 |
4s |
€1.056,96 |
€525,93 |
€1.582,89 |
|
4 |
€ 981,32 |
€ 525,88 |
€1.507,20 |
4 |
€ 995,32 |
€525,88 |
€1.521,20 |
|
5 |
€ 868,44 |
€ 523,13 |
€1.391,57 |
5 |
€ 880,83 |
€523,13 |
€1.403,96 |
tabella d- minimi contrattuali da settembre 2019 |
tabella e- minimi contrattuali da ottobre 2020 |
||||||||
Livelli |
paga base |
contingenza + EDR |
Totale mensile |
Livelli |
paga base |
contingenza + EDR |
Totale mensile |
||
1 |
€1.553,79 |
€ 538,76 |
€2.092,55 |
1 |
€1.579,96 |
€ 538,76 |
€2.118,72 |
||
2 |
€1.303,57 |
€ 532,52 |
€1.836,09 |
2 |
€1.325,53 |
€ 532,52 |
€1.858,05 |
||
3 |
€1.124,91 |
€ 528,15 |
€1.653,06 |
3 |
€1.143,87 |
€ 528,15 |
€1.672,02 |
||
4s |
€1.071,83 |
€ 525,93 |
€1.597,76 |
4s |
€1.089,88 |
€ 525,93 |
€1.615,81 |
||
4 |
€1.009,32 |
€ 525,88 |
€1.535,20 |
4 |
€1.026,32 |
€ 525,88 |
€1.552,20 |
||
5 |
€ 893,22 |
€ 523,13 |
€1.416,35 |
5 |
€ 908,26 |
€ 523,13 |
€1.431,39 |
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